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ACCESSO CIVICO

Il RPCT provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del CND di Terni il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardata o omessa pubblicazione ovvero di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, decorsi trenta giorni, l’istante può richiedere l’esercizio del potere sostitutivo al Consiglio, attraverso la seguente modalità:
• invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo consiglioterni@notariato.it Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione, per i quali si era richiesto l’accesso civico e la data nella quale si era presentata l’istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale o di posta elettronica dove poter fornire riscontro alla richiesta;


• invio di posta ordinaria, contenente di dati di cui al punto sub a), all’indirizzo Consiglio Notarile di Terni, Piazza del Mercato nuovo n. 50, CAP 05100 Terni.

Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del CND di Terni di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

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L’accesso civico “generalizzato”

Le istanze di accesso civico “generalizzato” possono essere indirizzate:


• alla segreteria del CND di Terni, con nota scritta firmata e fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente da spedire all’indirizzo Consiglio Notarile di Terni, Piazza del Mercato nuovo n. 50 Terni oppure con PEC all’indirizzo Terni@postacertificata.notariato.it.

Per le istanze di cui sopra può essere utilizzato l’apposito modulo scaricabile dal sito del CND di Terni sezione “Amministrazione trasparente” / sotto-sezione “Accesso civico”.

È necessario che l’istante indichi con precisione i dati e/o i documenti ai quali accedere, al fine di consentire agli uffici del CND di dare corso alla richiesta. Gli uffici interessati del CND collaborano con l’istante all’eventuale, corretta individuazione dei dati e/o documenti richiesti, ove ciò non risulti eccessivamente oneroso in termini organizzativi e/o funzionali.

La Segreteria del CND trasmette l’istanza di accesso civico “generalizzato” al Consiglio tempestivamente e, comunque, non oltre entro 7 giorni dalla ricezione della stessa.

Il Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza da parte del CNN, comunica all’interessato, con provvedimento motivato, l’accettazione dell’istanza o il suo rigetto. Se vi è stata la necessità di coinvolgere contro interessati, i termini possono essere sospesi sino ad un massimo di 10 giorni. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Consiglio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del contro interessato, informando il RPCT.

Nei casi di rigetto totale o parziale dell’istanza di accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro i termini di cui sopra, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi pubblici o privati di cui all’articolo 5- bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione del Consiglio o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

L’accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (procedimenti tributari, per i quali restano ferme l particolari norme che li regolano; attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) – c.d. “eccezioni assolute”.

L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:


1. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
2. la sicurezza nazionale;
3. la difesa e le questioni militari;
4. le relazioni internazionali;
5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso civico è, altresì, rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:


1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

I pregiudizi concreti da valutare, ai predetti interessi pubblici e privati (art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 33/2013) costituiscono le c.d. “eccezioni relative o qualificate”.

Il Consiglio è tenuto a verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se la messa a disposizione degli atti o dei documenti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore.

Affinché l’accesso possa essere rifiutato, come chiarito dall’ANAC nella delibera n. 1309/2016, il pregiudizio agli interessi riconducibili alle c.d. “eccezioni relative” deve essere concreto quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. Il Consiglio non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:


1. indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all’art. 5-bis, commi 1 e 2 del d.lgs. n.
2. 33/2013– viene pregiudicato;
3. valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla messa a disposizione del dato, dell’informazione o del documento richiesto;
4. valutare se il pregiudizio conseguente alla predetta ostensione è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.

Sono, comunque, rigettate le istanze di accesso civico generalizzato massive o ripetute che si sostanziano in un abuso del diritto, nei termini evidenziati dalla recente giurisprudenza.


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