Le Funzioni del Consiglio Notarile
Sul territorio nazionale i notai sono distribuiti in 94 Distretti notarili, che ne garantiscono una diffusione capillare e uniforme.
L’ambito territoriale del Distretto coincide per legge con la circoscrizione del Tribunale.
La legge Notarile prevede che i Distretti a cui sono stati assegnati meno di quindici Notai possano unirsi a dei distretti limitrofi, costituendo un unico Consiglio Notarile, come nel caso di questo Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto
I Notai residenti, cioè aventi sede in un Distretto, formano il Collegio Notarile.
In ogni Collegio è costituito un Consiglio Notarile, composto da cinque, sette, nove o undici Consiglieri a seconda del numero dei Notai assegnati al Collegio. I membri del Consiglio sono eletti fra i notai esercenti nel distretto.
Ciascun consigliere resta in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere. Essi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di consiglieri.
Il Consiglio è un organo di vigilanza dotato di propri poteri/doveri di indagine, istruttori e sanzionatori, nonché è organo disciplinare.
